VIDEOCONTROLLO OVER IP

Il videocontrollo sta diventando un tema sentito non più solo dalle grandi aziende (un tempo le uniche che potevano permettersi un sistema di questo tipo), ma anche da titolari di piccole e medie aziende, gestori di attività commerciali, che sentono in modo maggiore la necessità di visionare, anche da remoto, le proprie attività commerciali e produttive.

Oggi la tecnologia ci permette di installare sistemi completi di videocontrollo estremamente semplici da usare, controllabili attraverso i vostri normali computer. I nostri sistemi digitali di videocontrollo sono basati sul protocollo TCP/IP e quindi si integrano perfettamente all'interno di qualunque sistema di Rete Locale e consentono di utilizzare tutti i componenti di rete già esistenti.

I sistemi di allarme pre-esistenti possono essere integrati a costi molto contenuti con le nostre soluzioni. Un sistema di videosorveglianza tradizionale ha, infatti, elevati costi di cablaggio e di installazione, oltre che di hardware; attraverso N@video, la videosorveglianza diventa un elemento integrato nella normale infrastruttura di rete.


la videosorveglianza può offrirvi numerose soluzioni personalizzabili:

- sistemi di videosorveglianza integrati con sistemi di allarme o di rilevazione presenze

- sistemi di videocontrollo per macchinari industriali

- sistemi di registrazione (remota e locale)

- telecamere IR (a raggi infrarossi) per visione senza luce

- motion detection (rilevamento e registrazione del movimento)

 

 

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DALLA FINANZIARIA 2008 AGEVOLAZIONI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232). Contro la criminalità possibilità di ottenere un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, determinato nell'80% del costo sostenuto, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2008 al 2010. Il bonus spetta alle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione. La fruizione spetta nel limite della regola de minimis e nel rispetto del tetto complessivo di 10 milioni di euro l'anno. (Leggi il testo definitivo nell'articolo completo)

 

228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, e` concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso  e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita` produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita` produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230.

232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo` essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza minore.

L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo` essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza minore.

Pubblicato da: Il Portale del Governo Italiano



Documento (p. 55, articolo 1 commi da 228 a 232)